


Malattia e degenza in ospedale: nuove regole certificati Inps
(da DottNet) Come è noto in caso di ricovero ospedaliero l'INPS eroga ai lavoratori subordinati e parasubordinati una indennità di ricovero che sostituisce la semplice indennità di malattia . Il lavoratore è tenuto a produrre icertificati piu ideoni redatti dal medico curante o della struttura ospedaliera . L’Inps precisa che in molte strutture ospedaliere sono state istituite le strutture semplici di Osservazione Breve Intensiva (OBI) e Degenza Breve (DB) e che le strutture di pronto soccorso sono tenute alla trasmissione telematica dei certificati di malattia e ricovero. In particolare l’Inps prevede 2 situazioni:
- in caso di ospitalità notturna del malato il lavoratore dovrà farsi rilasciare l’apposito certificato di ricovero,
- in caso di dimissione del malato senza permanenza notturna presso la struttura, invece, il certificato da produrre sarà quello di malattia.
L’Ente previdenziale specifica che nel caso in cui le strutture siano impossibilitate a procedere con la trasmissione telematica dei certificati di ricovero o di malattia,potranno rilasciarli in modalità cartacea, riportando tutti gli elementi obbligatori previsti dalla legge con particolare riguardo alla diagnosi e alla prognosi. Con il messaggio n. 1094 dello scorso 9 marzo l'INPS (http://www.dottnet.it/file/93922/inps/) fornisce nuovi precisazioni per i casi in cui il paziente sia trattenuto in pronto soccorso senza ricovero vero e proprio nella struttura ospedaliera. Questo si può verificare spesso per due motivi :
- necessità di accertamenti prolungati per giungere ad una diagnosi e al ricovero nella struttura specializzata piu idonea
- mancanza di posti letto adeguati.
Anche in questi casi, raccomanda l'Istituto, il lavoratore deve assicurarsi che venga emesso un certificato che specifichi la premanenza notturna per avere diritto alla indennità di ricovero ospedaliero. L'Inps precisa quindi che :
- Nel caso per problemi organizzativi della struttura venga emesso un certificato di pronto soccorso che non specifica l'ospitalità notturna " il lavoratore è tenuto a fornire ulteriori elementi utili per l’istruttoria inviando alla Struttura territoriale Inps e al proprio datore di lavoro - nei casi di anticipazione della prestazione - ulteriore documentazione risulti la permanenza prolungata presso la struttura di pronto soccorso.
- Nel caso l'azienda ospedaliera non sia in grado di emettere il certificato in forma telematica, questo puo anche essere prodotto in forma cartacea.
A questo proposito l'INPS precisa ulteriormente che ,"mentre in caso di certificato telematico non sussiste alcuna ambiguità, qualora venga rilasciato un certificato cartaceo - sia compilato a mano che stampato da procedura gestionale - l’eventuale dicitura “prognosi clinica” deve essere integrata/sostituita con quella prevista dalla legge di “prognosi riferita all’incapacità lavorativa”. Questi casi potranno essere valutati dal medico dell’Ufficio medico legale territorialmente competente, che potrà anche eventualmente disporre un apposito accertamento domiciliare/ambulatoriale.
Vaccini, in Emilia Romagna obbligo per medici e infermieri di reparti a elevato rischio
Elezioni Ordini, si cambia. Ecco il decreto del Ministero della Salute che disciplina le nuove procedure elettorali delle professioni sanitarie
(da Quotidiano Sanità) La ministra della Salute, Beatrice Lorenzin, ha firmato il decreto attuativo della legge sulla riforma degli Ordini professionali. Solo la scorsa settimana i rappresentanti degli Ordini professionali dei medici, farmacisti, infermieri e veterinari, si erano incontrati con il Ministero della Salute per fare il punto sul testo ormai pronto all'emanazione. Il decreto era richiamato dall’articolo 4 della legge riguardante la revisione della disciplina delle professioni sanitarie. Il decreto è finalizzato, inoltre, a disciplinare le procedure per l’indizione delle elezioni, per la presentazione delle liste e per lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio nonché le modalità di conservazione delle schede. Al fine di garantire che le nuove procedure rispondano pienamente alle effettive esigenze delle Federazioni e degli Ordini provinciali di tutte le professioni sanitarie a cui sono rivolte, il testo del decreto è stato definito con la collaborazione fattiva delle Federazioni nazionali: dei Medici e degli Odontoiatri; dei Farmacisti; dei Veterinari; degli Infermieri; delle Ostetriche e dei Tecnici di radiologia medica, delle professioni sanitarie, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. Il decreto, composto da 7 articoli, all'articolo 1 (indizione delle elezioni), spiega che ciascun Ordine elegge il proprio Consiglio direttivo, Commissione d'albo e Consiglio dei revisori, favorendo l’equilibrio di genere e il ricambio generazionale nella rappresentanza. La votazione è valida in prima convocazione quando abbiano votato almeno i due quinti degli iscritti o in seconda convocazione almeno un quinto degli iscritti. A partire dalla terza convocazione la votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti. Inoltre, ciascun Ordine potrà stabilire con propria delibera che le votazioni si svolgano con modalità telematiche, individuandone le procedure operative, che saranno validate dalla Federazione.