Quota B in ritardo: entro fine gennaio la possibilità di versare con una minima sanzione

(da enpam.it)    Chi non ha ancora versato il proprio contributo previdenziale alla quota B di ENPAM, la scadenza era il 31 ottobre 2024, ha ancora qualche giorno per farlo usufruendo di una sanzione minime.   Per coloro che versano il proprio contributo previdenziale alla quota B in ritardo di 90 giorni dalla scadenza (ovvero entro il 29 gennaio 2025), la sanzione è pari all’1% del contributo. Se invece si paga oltre il termine dei 90 giorni (dal 31 ottobre), la sanzione è proporzionale al ritardo. “La percentuale, in base alla quale gli uffici ENPAM determinano l’importo –si legge sul sito dell’Ente previdenziale di medici e dentisti- è calcolata sul numero di giorni o mesi di ritardo ed è pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorata di 3 punti. In ogni caso la sanzione, che viene calcolata dall’ENPAM, si ferma alla data del pagamento”.

Inps conferma: i medici privati possono certificare la malattia

(da Enpam.it - riproduzione parziale)  Per l’Inps i certificati di malattia emessi dai medici e dentisti liberi professionisti ai pazienti dipendenti del settore privato hanno lo stesso valore di quelli emessi dai camici bianchi che lavorano per il Ssn.  La conferma arriva direttamente dall’istituto pubblico, che lo scorso settembre ha diffuso alle sedi territoriali il messaggio Inps Hermes 0003044 del 16/09/2024 che alleghiamo alla notizia  Si tratta di un parere rilevante, perché conferma le prerogative dei medici privati e mette fine all’incertezza sull’ammissibilità dei loro certificati per l’ottenimento dell’indennità di malattia Inps.

NESSUNA LIMITAZIONE PER IL PAZIENTE “PRIVATO”

Nella comunicazione interna inviata alle sedi periferiche, l’Inps rimarca che “la possibilità di rilasciare certificati di malattia è riconosciuta ad ogni medico iscritto all’Albo, nell’ambito delle proprie competenze professionali”. L’indicazione emerge dal Dpcm del 26 marzo 2008 e tale linea era stata sostenuta anche dalla Fnomceo.  Anche ai medici che lavorano come liberi professionisti viene quindi sempre riconosciuta la possibilità di certificare nei confronti dei lavoratori del settore privato. “Rimane sempre riconosciuta al lavoratore privato – si legge infatti nel messaggio dell’Inps – la possibilità di richiedere al proprio medico curante, anche qualora questi non sia un medico del Ssn o con esso convenzionato, la certificazione attestante lo stato di incapacità lavorativa”. In buona sostanza, il certificato emesso dal medico e dal dentista libero-professionisti ai lavoratori del settore privato, è sempre valido per il riconoscimento della prestazione economica di malattia erogata dall’Inps.

LIMITAZIONI SE IL PAZIENTE È “PUBBLICO”

Nonostante la parificazione che c’è stata tra medici “privati” e “pubblici” sull’obbligo di invio di tutte le certificazioni per via telematica, per i camici bianchi liberi professionisti permangono alcune limitazioni quando il paziente è un dipendente pubblico.  Quando il paziente ha un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione, infatti, il medico o dentista libero professionista può certificarne la malattia solo per la prima e seconda assenza nell’anno solare e per assenze inferiori a 10 giorni.  Assenze ulteriori o di maggiore durata, dovranno invece essere certificate da una struttura del Ssn o da un medico convenzionato, come un medico di famiglia o uno specialista ambulatoriale

Scudo penale per i professionisti sanitari, la FNOMCeO chiede la proroga.

(da Fimmg.org)   Una proroga urgente dello "scudo penale" per i medici e gli altri professionisti sanitari. A chiederla, in vista della scadenza del 31 dicembre - e nelle more di una revisione organica della disciplina sulle responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie - il Consiglio nazionale della Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, composto dai 106 presidenti degli Ordini e riunito oggi per via telematica. Il Consiglio nazionale della Fnomceo, in una mozione, esprime infatti preoccupazione per la prossima scadenza della norma che estendeva lo "scudo penale" - vale a dire la limitazione della punibilità ai soli casi di colpa grave - già previsto nel 2021 per il Covid, anche ai fatti commessi in situazioni di grave carenza di personale. E ciò tenendo conto  delle condizioni di lavoro dell''esercente la professione sanitaria, dell''entità delle risorse umane, materiali e finanziarie concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, del contesto organizzativo in cui i fatti sono commessi nonché del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato. Condizioni queste che, rileva sempre il Consiglio nazionale, si sono nel frattempo ulteriormente aggravate. Determinando "una crescente difficoltà nella pratica professionale, in termini di carichi lavorativi difficilmente sostenibili e di pesante cumulo di responsabilità, di cui i medici devono farsi carico per garantire ai cittadini un Servizio Sanitario Nazionale al quale vengono rivolte crescenti aspettative e che, grazie all''impegno della categoria, continua a produrre in carenza di risorse, rilevanti risultati di salute". A questo si aggiunge il contenzioso penale che, "spesso irragionevole e ai limiti della temerarietà", oltre a determinare un sovraccarico all''apparato giudiziario, demotiva i sanitari, sottoposti a lunghi percorsi di giudizio, che nel 97% dei casi finiscono con un''assoluzione ma che in ogni caso comportano spese e irrimediabili danni reputazionali. "Un ritorno al testo originale della legge 8 marzo 2017 n. 24 - sottolineano ancora i Presidenti del Consiglio nazionale - aggraverebbe una situazione già difficilmente sostenibile, ingenerando una fuga dei sanitari dalle attività più esposte ai contenziosi e, al tempo stesso, più rilevanti per la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale". Né ci possono essere i tempi tecnici perché il riassetto definitivo della materia, cui sta lavorando la Commissione D''Ippolito che ha espresso le prime indicazioni, possa trovare compimento entro fine anno. Da qui la richiesta "con forza e in modo unanime" di una proroga del termine del 31 dicembre per lo "scudo penale". E questo "nel primario interesse della sostenibilità del SSN, che si fonda sull''impegno dei medici, ai quali lo Stato ha il dovere di garantire sicurezza e certezze, creando le condizioni per evitare scenari di medicina difensiva, dannosi per la salute dei cittadini, prima ancora che gravosi sotto il profilo dell'impegno delle risorse".

Adesione screening tumore del colon retto

Su specifica richiesta del Direttore UO Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva di Forlì-Cesena Dott. Carlo Fabbri diffondiamo il testo che segue: Sono a chiederVi un supporto per incrementare nella nostra provincia l'adesione allo screening del tumore del colon retto. Attualmente la Provincia di Forli-Cesena è quella con il tasso di adesione più basso di tutta la nostra regione con Cesena al 50% e Forlì al 38%.  La prescrizione presso laboratori esterni del test sangue occulto fecale nella fascia di età tra i 50 e 74 anni fatto fuori dallo screening determina a caduta "gravi" criticità:
  1. il paziente paga un test che è gratuito se aderisce alla lettera e inoltre risulta NON ADERIRE allo screening
  2. Se il test è Positivo alimenta la lunghissima lista d'attesa e riceverà un appuntamento a distanza di mesi con i noti potenziali rischi di diagnosi tardiva, anziché entro 30 giorni se ADERISCE all'invito mediante la lettera.
Pertanto chiedo gentilmente a tutte le figure coinvolte di non prescrivere Sangue occulto fecale quando il paziente NON ha aderito allo screening. Fare lo screening aderendo alla lettera è gratis e se indicato fa ottenere appuntamento per colonscopia entro 30 giorni Grazie Carlo Fabbri