Danno conseguente a intervento chirurgico e responsabilità della struttura sanitaria

(da Doctor33)   In ipotesi di danno conseguente ad intervento chirurgico, la struttura risponde:
1) a titolo di responsabilità contrattuale, per fatto proprio, ex art. 1218 cod. civ., laddove vengano inadempiute obbligazioni connesse al contratto di spedalità e direttamente a carico dell’ente debitore (assistenza post-operatoria; sicurezza delle attrezzature e degli ambienti; custodia dei pazienti, tenuta della cartella clinica; vitto ed alloggio);
2) a titolo di responsabilità contrattuale per fatto dei dipendenti ovvero degli ausiliari, ex art. 1228 cod. civ., con riferimento all’inadempimento della prestazione medico-professionale svolta dal sanitario;
3) a titolo di responsabilità extracontrattuale laddove, in conseguenza dei propri deficit organizzativi, sia conseguito al paziente un danno alla salute, autonomamente valutabile ex artt. 2059 cod. civ. e 32 Cost. quale violazione del generale principio del neminem laedere;
4) a titolo di responsabilità precontrattuale laddove, durante le trattative e prima dell’accettazione, non abbia informato il paziente dello stato di efficienza delle proprie strumentazioni e dotazioni strutturali. (Avv. Ennio grassini – www.dirittosanitario.net)

Cumulo pensioni, Enpam ha firmato convenzione con Inps

(da AdnKronos Salute)  Le Casse dei professionisti – Enpam inclusa – hanno firmato oggi le convenzioni sul cumulo e le hanno inviate simultaneamente via Pec all’Inps, rimuovendo così l’ultimo ostacolo formale al pagamento degli assegni a chi ha già fatto domanda. “Con questo atto le Casse intendono togliere ogni alibi all’Istituto pubblico, che da mesi sta ritardando l’adempimento di una legge. Se l’Istituto continuerà a non pa, gare, d’ora in poi gli interessati potranno azionare eventuali rimedi giudiziari nei confronti dell’Inps”, precisa l’Adepp (Associazione degli enti previdenziali privati) in una nota.  Il documento firmato prevede che le Casse si facciano carico delle quote di pensione di propria competenza e degli stessi oneri già previsti per le pensioni in totalizzazione. Le condizioni, cioè, sono identiche a quelle previste dalla convenzione già esistente con l’Inps e pacificamente in vigore dal 2007. Quest’anno l’Inps aveva invece avanzato la pretesa di addebitare un importo fino a un massimo di 65,04 euro per ogni pratica di cumulo. Non solo: l’istituto chiedeva di mettere a pagamento anche le pratiche di totalizzazione, che sono state sempre gratuite.

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PAGAMENTO QUOTA DI ISCRIZIONE ALL’ORDINE E PROCEDURA DI CANCELLAZIONE PER MOROSITA’

Il 28 febbraio 2018 è scaduto il termine per il pagamento della quota d’iscrizione all’Ordine.

Si invitano tutti gli iscritti che ancora non avessero effettuato tale pagamento ad ottemperare entro e non oltre il 30 aprile p.v.

In base alla Delibera n. 41 del 17/10/2017 dal 1° maggio 2018 l’Ordine inizierà la procedura di cancellazione dall’Albo e l’iscritto dovrà corrispondere la somma di €15,00 a titolo di rimborso per le spese sostenute per il recupero degli importi dovuti.

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Malattia e degenza in ospedale: nuove regole certificati Inps

(da DottNet)  Come è noto in caso di ricovero ospedaliero l’INPS eroga ai lavoratori  subordinati  e parasubordinati  una indennità di ricovero che sostituisce la semplice indennità di malattia . Il lavoratore è tenuto a produrre icertificati piu ideoni  redatti dal medico curante o della struttura ospedaliera .  L’Inps precisa che in molte strutture ospedaliere sono state istituite le strutture semplici di Osservazione Breve Intensiva (OBI) e Degenza Breve (DB) e che le strutture di pronto soccorso sono tenute alla trasmissione telematica dei certificati di malattia e ricovero. In particolare l’Inps prevede 2 situazioni:

– in caso di ospitalità notturna del malato il lavoratore dovrà farsi rilasciare l’apposito certificato di ricovero,

– in caso di dimissione del malato senza permanenza notturna presso la struttura, invece, il certificato da produrre sarà quello di malattia.

L’Ente previdenziale specifica che nel caso in cui le strutture siano impossibilitate a procedere con la trasmissione telematica dei certificati di ricovero o di malattia,potranno rilasciarli in modalità cartacea, riportando tutti gli elementi obbligatori previsti dalla legge con particolare riguardo alla diagnosi e alla prognosi. Con il messaggio n. 1094 dello scorso 9 marzo l’INPS (http://www.dottnet.it/file/93922/inps/)    fornisce nuovi precisazioni per i casi in cui il paziente sia trattenuto in pronto soccorso  senza ricovero vero e proprio nella struttura ospedaliera.  Questo si può verificare spesso per due motivi :

– necessità di accertamenti prolungati per giungere ad una diagnosi e al ricovero nella struttura specializzata piu idonea

– mancanza di posti letto adeguati.

Anche in questi casi, raccomanda l’Istituto, il lavoratore deve assicurarsi che venga emesso un certificato che specifichi la premanenza notturna  per avere diritto alla indennità di ricovero ospedaliero.  L’Inps precisa quindi che :

– Nel caso  per problemi organizzativi della struttura venga emesso un certificato di pronto soccorso che non specifica l’ospitalità notturna ” il lavoratore è tenuto a fornire ulteriori elementi utili per l’istruttoria inviando alla Struttura territoriale Inps  e al proprio datore di lavoro – nei casi di  anticipazione della prestazione – ulteriore  documentazione  risulti la  permanenza prolungata presso la struttura di pronto soccorso.

– Nel caso l’azienda ospedaliera non sia in grado di emettere il certificato in forma telematica, questo puo anche essere prodotto in forma cartacea.

A questo proposito l’INPS precisa ulteriormente che ,”mentre in caso di certificato telematico non sussiste alcuna ambiguità, qualora venga rilasciato un certificato cartaceo – sia compilato a mano che stampato da procedura gestionale –  l’eventuale dicitura “prognosi clinica” deve essere integrata/sostituita con quella prevista dalla legge di “prognosi riferita all’incapacità lavorativa”.  Questi casi potranno essere valutati dal medico dell’Ufficio medico legale territorialmente competente, che potrà anche  eventualmente disporre un apposito accertamento domiciliare/ambulatoriale.

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