L’etica del Secondo Parere: medicina basata sulle evidenze, sulle convenienze o sulle eminenze?

(da Doctor33)  Il mondo sanitario, convinto sostenitore della medicina basata sulle prove e conscio delle conseguenze negative della medicina difensiva, riflette sulla propria sostenibilità, sull’approccio “Less is more”, sull’implementazione delle Linee Guida.  Ma tutto ciò sembra non coinvolgere alcuni medici, quando viene chiesto loro un secondo parere. Sono medici che sentono il dovere di giustificare la parcella, oppure di dimostrare che sono veramente bravi e sapienti: devono proporre qualcosa in più, fosse anche solo una PET. La “second opinion”, momento nobile del sapere medico, richiede esperienza e particolare attenzione al contesto in cui viene richiesta: le sue implicazioni possono essere importanti.  

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DDL Lorenzin, Fnomceo fuori da tutti i tavoli istituzionali !!

La Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO), vista la stesura dell’articolo 3bis del DDL Lorenzin sulla riforma degli Ordini, prende atto del fatto che l’attuale testo superi la reale esigenza di un adeguamento istituzionale, da tutti condiviso, per rappresentare di fatto l’introduzione di un primato della politica dei partiti sulle rappresentanze istituzionali della professione.
La Federazione stigmatizza l’atteggiamento della politica rispetto ad un reale e necessario riordino del sistema di rappresentanze istituzionali e ritiene pertanto di ritirarsi da tutti i tavoli di collaborazione istituzionale in essere sino a quando le proprie istanze non abbiano avuto il necessario e concreto ascolto.
Preannuncia la convocazione di un Consiglio Nazionale straordinario urgente per dare atto ai Presidenti degli Ordini provinciali di aver svolto il mandato di merito affidatogli e condividere la proposta di sospendere ogni collaborazione istituzionale, anche a livello periferico.
Esprime l’auspicio che il Parlamento riveda la propria posizione e tenga conto del fatto che l’autonomia della professione dalla politica è elemento di tutela e garanzia per la salute dei cittadini e per la sostenibilità del
Servizio Sanitario Nazionale”.

Catania: parla la dottoressa aggredita in guardia medica: “Sono stata violentata anche da istituzioni”

(da Repubblica.it)   “La solidarietà espressa dai colleghi è la più sincera che ci possa essere, perché siete consapevoli che tutti sareste potuti essere al mio posto. Nessuno sconto, invece, per le Istituzioni, a cui solo una cosa posso dire: io sono stata violentata anche da voi”. Sono parole forti quelle della dottoressa aggredita in Guardia Medica a Trecastagni, pronunciate questa mattina di fronte ai 106 presidenti degli Ordini dei Medici, riuniti nel Consiglio della Fnomceo, e ai 106 presidenti delle Commissioni Albo odontoiatri, in assemblea plenaria a Giardini Naxos (Messina).  “Quella della sicurezza è solo la punta dell’iceberg – sottolinea – Noi medici abbiamo perso la dignità. La nostra professione si è snaturata, è diventata una cosa che non è più essere medico, è soffocata dall’affanno di evitare le denunce, di seguire pedissequamente i protocolli. Sfugge un concetto fondamentale: noi dobbiamo curare le persone”.
“Ho intrapreso questa strada per passione”, aggiunge. E racconta: “Anche la scelta di fare la guardia medica non è stata un ripiego, ma una decisione consapevole proprio perché volevo essere in prima linea, vicina alle persone che soffrono”. Per la dottoressa, “le istituzioni non hanno semplicemente lasciato sola me, mettendomi in pericolo e poi umiliandomi quando la mia aggressione è stata derubricata a infortunio sul lavoro. Il sistema rischia di travolgere la nostra intera professione. Siamo tutti vittime: a questo gli Ordini devono opporsi. Gli Ordini devono essere la casa, ma anche la famiglia di noi medici – ha concluso la dottoressa – E come in una famiglia i genitori non devono essere troppo permissivi con i figli, così è un errore assumere un atteggiamento paternalistico verso quei colleghi che sbagliano”.
“Va recuperata l’autorevolezza del nostro ruolo – ha risposto la presidente della Fnomceo, Roberta Chersevani – Grazie per le tue parole, è un onore averti conosciuto”. Dopo l’appello della dottoressa sono emerse dal Consiglio nazionale diverse proposte, che verranno raccolte e riassunte in una mozione.

Patente, dal 6 ottobre stop al divieto di guidare per chi ha malattie ematiche

(da ilmessaggero.it)   Dal 6 ottobre viene modificato l’elenco delle malattie che impediscono a chi ne soffre di sostenere l’esame per la patente di guida o di ottenerne il rinnovo. Con il Decreto del Presidente della Repubblica numero 139 del 10 luglio scorso, in vigore, appunto, dall’inizio della seconda settimana del prossimo mese, è stato eliminato il divieto di mettersi al volante per chi soffre di malattie ematiche. Il provvedimento, si legge nel testo di legge, è stato deciso ”in considerazione del progresso scientifico intervenuto sui nuovi strumenti di diagnosi e sulle nuove terapie per la cura delle malattie del sangue”.  E’ il caso di ricordare che il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. numero 495 del 16/12/1992), all’appendice II, elenca le patologie che non permettono di ottenere il certificato di idoneità alla guida. Si tratta, innanzitutto, di quelle cardiovascolari ritenute incompatibili con la sicurezza stradale; nei ”casi dubbi, ovvero quando trattasi di affezioni corrette da apposite protesi, il giudizio di idoneità verrà espresso dalla commissione medica locale ”. Poi c’è il diabete mellito, quando necessità di trattamento di insulina e salvo casi eccezionali, nelle altre ipotesi è richiesto il parere di un medico e successivo controllo.  Altro fattore di impedimento sono le malattie endocrine gravi diverse dal diabete e varie patologie del sistema nervoso: encefalite, sclerosi multipla, miastenia grave. Ancora: malattie del sistema nervoso associate ad atrofia muscolare progressiva e/o a disturbi miotonici, le malattie del sistema nervoso periferico e i postumi invalidanti di traumatismi del sistema nervoso centrale o periferico. In questi casi sono possibili eccezioni, come lo sono per chi soffre di epilessia. Il lungo elenco comprende poi le turbe psichiche in atto dovute a malattie, traumatismi, postumi di interventi chirurgici e l’insufficienza renale, a meno che non risulti ”positivamente corretta a seguito di trattamento dialitico o di trapianto”.

 

Legge sull’omicidio stradale e ripercussioni sull’attività del medico di famiglia

(da fimmg.org e Firenze Medica)   Le norme della legge sull’omicidio stradale, approvate nel 2016, hanno reso pesantissime le sanzioni per le lesioni con prognosi superiore a 40 giorni conseguenti a incidenti stradali

È bene ricordare che, ai sensi dell’articolo 583 comma 1 n. 1) CP, una lesione personale può esser qualificata grave anche nel caso in cui dal fatto derivi «una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni». Si tratta di un’evenienza assai frequente, in cui, non di rado, manca qualsiasi oggettività medica idonea a connotare lo stato fisico della vittima: si pensi, ad esempio, al classico “colpo di frusta”. In tali casi, è prassi che il danneggiato produca (a fini assicurativi) una serie di certificati medici che possono portare a un prolungamento della prognosi ben oltre la soglia di quei 40 giorni che, a mente dell’articolo 583 comma 1 n. 1) CP, fanno qualificare il fatto come “grave”.

Ebbene, è evidente come una simile situazione possa facilmente portare conseguenze molto gravi in quanto il solo fatto che sussista una prognosi superiore ai 40 giorni, potrebbe determinare, ANCHE IN ASSENZA DI QUERELA, l’avvio di un procedimento penale per lesioni personali stradali gravi, ex articolo 590 bis CP.

Il che comporterebbe, nell’ipotesi migliore, la pena della reclusione da 3 mesi a 1 anno, nonché la revoca della patente di guida per 5 anni. Ad una collega MMG e’ stato contestato l’omissione di atti di ufficio (invece che l’omissione di referto!) per non aver fatto pervenire il referto alle autorità competenti (Polizia, Carabinieri, etc) in un caso di incidente stradale che aveva comportato certificazioni, rilasciate dalla collega, la cui prognosi complessiva era superiore ai 40 giorni. Non solo, ma chi in conseguenza delle certificazioni con prognosi superiori a 40 giorni si trovi a dover subire un processo farà di tutto per dimostrare che la prognosi del danneggiato sia stata formulata in modo eccessivo.  Pertanto si raccomanda grande attenzione e prudenza nel rilasciare certificati che in qualunque modo, complessivamente determinino una prognosi superiore a 40 giorni. La raccomandazione vale anche se i certificati sono stati precedentemente redatti da altri medici e i quaranta giorni vengono a determinarsi con un certificato di prosecuzione.

Si raccomanda di formulare prognosi superiori a 40 giorni in caso di lesioni da incidenti stradali solo in presenza di condizioni il più possibilmente oggettivabili , onde evitare azioni di contestazione della prognosi, promosse dagli avvocati del colpevole dell’incidente, con conseguenti spese legali, presenze in tribunale e, nei casi più gravi anche il rischio di dover rispondere di certificazioni compiacenti o di altri reati connessi. Nei casi ove non si possa evitare di rilasciare certificati per incidenti stradali con prognosi superiore a 40 giorni ricordarsi di consegnare il referto (rapporto) a carabinieri o polizia facendosi rilasciare prova dell’avvenuta presentazione da conservare.

Compilazione e presentazione del referto. (art. 334 del c.p.p.)

  1. a) il referto deve essere presentato entro 48 ore o, se vi è pericolo nel ritardo immediatamente;
  2. b) va presentato al pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo dove è avvenuta la prestazione del sanitario. Sono ufficiali di polizia giudiziaria i funzionari di pubblica sicurezza, gli ufficiali e sottoufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza e degli agenti di pubblica sicurezza;
  3. c) il medico può consegnare personalmente il referto o farlo pervenire in busta chiusa a mezzo di terzi assumendosi però la responsabilità in caso di ritardo o di mancato recapito;
  4. d) il referto deve contenere il nome della persona alla quale è stata prestata assistenza, il luogo dove si trova attualmente, il luogo, il tempo e le altre circostanze dell’intervento, e ogni altra notizia atta a stabilire le circostanze, le cause del delitto, i mezzi con i quali fu commesso e gli effetti che ha causato o può causare;
  5. e) qualora più sanitari abbiano prestato la loro opera o assistenza nella medesima occasione, sono tutti obbligati a presentare il referto, che può redigersi in atti separati o in uno solo sottoscritto da tutti.

Dal microbiota prospettive di cura e prevenzione del diabete

(da Doctor33)  Uno studio pubblicato recentemente su “Cell Metabolism” conferma alcuni dati sul microbiota intestinale che dovrebbero portare a cambiare nettamente il modo in cui è gestita l’alimentazione delle persone con diabete. Ne è convinto Riccardo Fornengo, diabetologo presso l’Asl To 4 di Chivasso (Torino), al quale chiediamo di illustrarci lo studio e le sue implicazioni.
Dott. Fornengo, quanto è oggi noto sul microbiota e le sue funzioni?
Siamo ancora in qualche modo agli albori delle conoscenze. Sappiamo che ha una serie di funzioni fondamentali e probabilmente diventerà il fulcro delle terapie nei prossimi decenni, appena riusciremo a capire esattamente come esaminarlo, dosarlo, cambiarlo, in quanto sicuramente è implicato in patologie quali obesità, diabete, ipertensione e quasi certamente in altre malattie croniche. Un conto è ciò che noi mangiamo, un conto è quanto il microbiota trasforma e ci permette di assorbire.

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