Ecm, medici ospedalieri: dopo intesa Stato-Regioni formazione aziendale per tutti

Intesa raggiunta: Stato e Regioni si sono accordati per disciplinare la formazione continua dei sanitari e calarla nella realtà così da raggiungere meglio fasce di professionisti fin qui trascurate. Il nuovo accordo, che ha ok unanime dalla Conferenza stato-regioni, prevede che le regole per i provider siano fissate dalla Commissione nazionale per la formazione continua in un Manuale nazionale di accreditamento per l’erogazione di crediti Ecm. Le Regioni hanno ottenuto di poter dare un parere obbligatorio al Manuale della Commissione con il Comitato tecnico (Ctr). Avranno poi più autonomia nel disciplinare i propri Manuali con le cui regole saranno accreditati corsi e seminari entro i confini regionali. La Commissione nazionale che fa capo al ministro della Salute potrà solo verificare i Manuali regionali e in caso di carenze rispetto ai principi dettati nel Manuale nazionale non potrà disciplinare la materia di altrui competenza, né disporre verifiche e misure a spese delle Regioni, ma solo chiedere chiarimenti alle giunte inadempienti, che dovranno adeguarsi alle regole dell’Intesa. Positivi i commenti sia delle istituzioni sia delle rappresentanze dei medici. Francesco Bevere, presidente dell’Agenas, l’Agenzia dei servizi sanitari regionali presso cui ha sede la Cnfc, sottolinea che il nuovo accordo nasce per dare organicità alle disposizioni del sistema Ecm e per elevare il livello della formazione erogata: «Si chiariscono ancora le competenze tra Stato e Regioni, assegnando allo Stato la definizione degli standard minimi omogenei su tutto il territorio nazionale e alle Regioni  l’individuazione dei requisiti ulteriori di qualità, con l’obiettivo di stimolare la competizione tra i diversi sistemi per il raggiungimento di livelli di eccellenza. Per i sanitari, il razionale dell’Accordo capovolge la prospettiva in attuazione dell’art. 14 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 2000: da una visione fondata solo sull’obbligo formativo si va verso un sistema che tenga in conto i diritti del professionista. L’obiettivo è rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e geografico che limitano di fatto l’accesso alla formazione continua. Ulteriori novità riguardano il conflitto di interessi – “ogni situazione ove un interesse secondario interferisce o potrebbe interferire con l’interesse  primario dell’obiettività, imparzialità, indipendenza della formazione professionale ndel settore della salute” – e le nuove indicazioni legislative anti-corruzione.
Importante il commento congiunto di Riccardo Cassi presidente degli ospedalieri Cimo e di Alberto Catalano, presidente di Speme, società scientifica istituita da Cimo per erogare formazione e Fad gratuita anche a non iscritti con l’obiettivo, tra gli altri, di sopperire ad eventuali lacune organizzative di Asl ed ospedali.  «Finora siamo andati avanti con accordi consolidati da successive determine della Commissione Nazionale», dettaglia Catalano a DoctorNews. «Ora in 97 articoli si dettaglia l’organizzazione con regole precise capaci di vincolare chi di formazione non ne fa abbastanza. Ad esempio, l’articolo 20 riconosce il dovere delle aziende Ssn  di garantire la formazione continua a tutti i dipendenti. Finora Asl e ospedali non sempre hanno offerto la formazione aziendale adeguata, e i colleghi devono cercarsela in giro. Ma con gli organici risicati non sempre è facile staccarsi dal servizio».
Per far rispettare l’articolo 20 diventa determinante il ruolo della Consulta della formazione continua, dove figurano sindacati, associazioni, provider. «Noi intendiamo tutelare il diritto di chi è costretto ad assentarsi per conseguire i crediti e l’obbligo delle aziende di destinare un 1% del monte salari alla formazione. Il dipendente va messo in condizione di partecipare ad attività formative interne che rientrino nel normale orario di servizio. In Consulta intendiamo sostenere queste idee: so che l’organo rischia di essere pletorico e con poca forza decisionale, ma è la sede dove dovremo difendere i diritti della categoria e diffondere buone proposte. Da quando nel 2000 fu istituita la Speme (Società di Promozione dell’Educazione Medica) per erogare formazione richiesta dagli iscritti, i problemi di scarsa offerta in alcuni settori non sono cambiati. Ad esempio, anche quest’anno occorrerà reperire 50 crediti che in genere equivalgono a 50 ore di formazione; siccome un corso di rado supera le 6 ore, parliamo di 8-9 giorni di assenza necessari all’aggiornamento del dipendente. Sono colmabili anche con la Formazione a distanza; ma la Fad il medico la fa sottraendo al proprio tempo libero le ore da destinare a corsi che invece per legge l’azienda è tenuta ad erogare. Urge farsi sentire».

Petizione: stop a pubblicità senza il parere degli Ordini dei medici

 

(da AdnKronos Salute)  Quando in ballo c’è la salute, occorre qualche attenzione in più. La pubblicità sanitaria “deve essere corretta e onesta, la salute non è un bene che si vende”. Inizia così la petizione, diretta al presidente della Repubblica e al ministro della Salute, e lanciata sulla piattaforma Change.org, volta a sottoporre al parere dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri non solo i messaggi pubblicitari degli iscritti agli Albi, ma tutta la pubblicità sanitaria, anche quella a opera di soggetti terzi, catene e società commerciali. 

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Certificati malattia per chi prenota esame e non si presenta. Una nuova tipologia inquieta i MMG

(da Doctor33)  «La novità nella mia regione è che se un paziente non può recarsi per esame o visita prenotati, io medico devo fare un certificato e dichiarare la patologia per cui il paziente ha dovuto rinunciare. E’ un certificato gratuito? Dal punto di vista legale vale come il certificato di malattia?» Un medico emiliano si sfoga su Facebook dopo che la Regione ha imposto una multa a tutti i cittadini che non si presentano negli ambulatori pubblici dove sono stati prenotati. La dimenticanza è punita con una sanzione pari all’importo del ticket (stavolta dovuto anche dagli esenti): fino ad euro 36.15 per ricetta che salgono a 46,15 per la chirurgia ambulatoriale, a meno di non disdire l’esame entro la data indicata nel promemoria rilasciato dallo sportello Cup o sull’email ricevuta dal call center.  Il provvedimento è stato reso vigente in Emilia Romagna ad aprile 2016. Un po’ tutte le regioni hanno imposto sanzioni sulle mancate disdette (il Piemonte dal 2003, la Toscana nel 2004, il Veneto nel 2007, la Puglia nel 2010), ma l’assessorato emiliano ha fatto una campagna importante sul provvedimento, spiegando che serve a mantenere i tempi di attesa negli standard previsti dalla legge nazionale, e ha introdotto le cause giustificative di un’eventuale mancata disdetta, a garanzia del cittadino.

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Cassazione, le ferie non godute vanno monetizzate

(da DottNet)   Sulle ferie non godute e la possibilità di monetizzarle sulla base del principio dell’irrinunciabilità delle stesse, il CCNL prevede delle regole particolari applicabili nel settore della Sanità.

Più nello specifico, il comma 13 dell’articolo 21 dispone che se all’atto della cessazione del contratto risultino ferie non godute per esigenze di servizio o per cause che non dipendono dalla volontà del dirigente medico, queste potranno essere pagate. Con sentenza numero 2000/2017 del 26 gennaio, la Cassazione ha fatto chiarezza precisando i casi limite a cui questa disposizione può essere applicata e ribadendo il generale principio di irrinunciabilità delle ferie sancito dall’articolo 36 della Costituzione. I giudici hanno quindi precisato che solamente i dirigenti sono titolari del potere di attribuirsi il periodo di ferie senza ingerenze del datore di lavoro e non anche, come nel caso di specie sottoposto ai giudici, medici di primo livello. In altre parole, con la sentenza in esame, la Cassazione ha accolto il ricorso di alcuni dirigenti medici che, non avendo potere di organizzare le ferie, avevano diritto all’indennità sostitutiva. Una distinzione di cruciale importanza che appare evidentemente fondamentale per garantire l’applicazione corretta ed entro i limiti dell’articolo in esame.

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