Sussidi Bambino anche ai papà

(da Enpam.it)  In caso di nascita di figli, l’Enpam darà un sussidio non più solo alle mamme, ma anche ai padri. E se entrambi i genitori sono camici bianchi il bonus verrà moltiplicato per due.  L’importo base è di 2mila euro per ogni figlio di medico oppure di odontoiatra (che diventano 4mila per chi contribuisce da libero professionista da almeno tre anni). Il contributo di neo-natalità è destinato alle spese dei primi dodici mesi di vita, come quelle di baby sitting e di asilo nido.   “Lo avevamo promesso e lo abbiamo fatto – ha commentato il presidente dell’Enpam Alberto Oliveti –. Del resto, la crisi della natalità è una vera problematica per la previdenza del futuro, ed è nostro dovere dare un segnale. Con ogni probabilità non sarà un aiuto economico a cambiare scelte di vita, ma di certo un bonus permetterà ai professionisti di poter conciliare meglio lavoro e famiglia, e di vivere più tranquilli l’esperienza della genitorialità”.

La novità dell’estensione della tutela ai genitori di entrambi i generi è stata approvata dall’Enpam lo scorso ottobre e questo mese ha ricevuto il via libera dei ministeri vigilanti. Oggi il Consiglio di amministrazione ha approvato il bando per i sussidi per i nati nel 2022 e 2023. Le domande si potranno presentare a partire dal 26 giugno prossimo.  L’anno scorso, quando potevano presentare domanda solo le mamme medico, a beneficiare della misura sono stati 1.600 bambini.    Il sussidio di neo-natalità Enpam per i medici e gli odontoiatri è subordinato a limiti di reddito familiare ed è cumulabile con altre misure che sono garantite a tutti, come il bonus asilo nido che lo Stato distribuisce tramite l’Inps (minimo 1.500 euro fino ai tre anni d’età).

Scaduto: Bando avviso pubblico per conferimento incarichi di LAVORO AUTONOMO per MEDICO presso il servizio di MEDICINA TRASFUSIONALE

Si informa che nel sito http://www.aulss4.veneto.it/concorsi/avvisi è pubblicato il seguente bando:

  • avviso pubblico, per titoli ed colloquio, per il conferimento di incarichi di LAVORO AUTONOMO ex art. 7, comma 6, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di MEDICO presso il servizio di MEDICINA TRASFUSIONALE.

La scadenza è fissata per il 31.12.2023 per consentire all’amministrazione di formulare periodiche e distinte graduatorie cadenza settimanale, quindicinale e mensile.

Gli interessati possono presentare domanda collegandosi al sito https://aulss4veneto.iscrizioneconcorsi.it.

Al fine di poter acquisire il maggior numero di candidature possibile, si chiede cortesemente di dare la massima diffusione al bando, anche trasmettendolo a tutti gli iscritti tramite newsletter, laddove attiva.

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono i più cordiali saluti.

Irene Caselotto

Ufficio Concorsi

AULSS 4- “Veneto Orientale”

Piazza De Gasperi, 5

30027 San Donà di Piave (VE)

tel. 0421 228281 – 228284 – 228286

e-mail: ufficio.concorsi@aulss4.veneto.it

Abbuono crediti ECM per i sanitari colpiti dall’alluvione

(da Odontoiatria33)   “I crediti formativi ECM del triennio 2023-2025, si intendono già maturati in ragione di un terzo di quelli previsti per tutti i professionisti sanitari che hanno svolto in maniera documentata la loro attività professionale nei territori dei Comuni durante il periodo dell’emergenza. Il conseguimento di tali crediti è computato proporzionalmente al periodo di attività svolta su base annua”. 
E’ questo uno dei provvedimenti contenuti nel Decreto sull’emergenza alluvione approvato dal Consiglio dei Ministri il 22 maggio con il quale vengono stanziati oltre 2 miliardi di euro, al fine di garantire il soccorso e l’assistenza alle popolazioni e alle aziende colpite dall’alluvione e di procedere rapidamente al superamento della fase emergenziale. 

Selfie e smartphone al sole mettono a rischio gli occhi

(da DottNet)   Fissare direttamente il sole, anche per pochi secondi, alla ricerca dell’inquadratura perfetta per scattarsi un selfie può creare un danno, anche irreversibile, alla retina come quando si osserva un’eclissi solare senza specifici occhiali. Un danno alla retina può essere causato anche dall’uso prolungato di smartphone e tablet al sole: lo schermo, agisce infatti, da superficie riflettente indirizzando i raggi solari sugli occhi dove possono produrre un effetto degenerativo. È quanto segnalano gli esperti dalla Società Italiana di Scienze Oftalmologiche (Siso), riuniti a Roma per il secondo congresso nazionale.    Casi di danni agli occhi correlati a un eccessivo uso di tablet o smartphone sotto un’intensa luce solare sono descritti in letteratura: di recente sul Journal of Medical Case Reports è stato presentato il caso di un uomo di trent’anni che ha riportato danni permanenti alla retina dopo avere trascorso tre ore a leggere sul tablet durante una gita in montagna; lo stesso era accaduto a una ragazza di venti anni che aveva trascorso due ore a guardare il telefono in spiaggia.   “Sono chiari esempi di maculopatia solare, una condizione determinata dall’assorbimento da parte della retina e dell’epitelio pigmentato di una elevata energia radiante”, spiega Scipione Rossi, direttore dell’Oftalmologia all’ospedale San Carlo di Nancy di Roma e segretario tesoriere Siso.    “Nei casi più gravi le cellule nervose in pochi giorni possono formare uno scotoma, una macchia nera al centro dell’occhio. La lesione può essere permanente e causare una riduzione della visione centrale irreversibile”, aggiunge l’esperto. “Per questo è opportuno evitare selfie sotto il sole senza specifiche protezioni perché gli occhiali da sole non sono sufficienti a filtrare in modo adeguato le radiazioni luminose. Va anche limitato l’uso prolungato di tablet e smartphone senza indossare occhiali da sole”, conclude Rossi.

L’allenamento cardio protegge da mortalità per influenza o polmonite

(da M.D.Digital)   Secondo una ricerca statunitense pubblicata online sul ‘British Journal of Sports Medicine‘, l’esercizio aerobico regolare, popolarmente noto come “cardio”, è collegato a un rischio significativamente inferiore di morte per influenza o polmonite, anche a livelli settimanali inferiori a quelli raccomandati. Ma potrebbe esserci un livello al di sopra del quale gli effetti si stabilizzano o, nel caso delle attività di rafforzamento muscolare, diventano potenzialmente dannosi, suggeriscono ancora i risultati.
Per un soggetto adulto il consiglio che viene fornito è quello di un allenamento per almeno 150 minuti a settimana di intensità moderata o di 75 minuti di intensità vigorosa, con attività fisica aerobica o una combinazione equivalente più attività di rafforzamento muscolare di intensità moderata o maggiore almeno due volte a settimana.
L’esercizio aerobico sostenuto, che include camminata veloce/veloce, nuoto, corsa e salire le scale, aumenta la frequenza cardiaca e aumenta la sudorazione. Le attività di potenziamento muscolare prevedono l’utilizzo di pesi e bande di resistenza, esercizi come squat, affondi e flessioni ma anche attività di giardinaggio pesante.
Oltre al contributo per il mantenimento di una condizione di buona salute fisica, i nuovi dati indicano che l’attività fisica regolare può anche proteggere dalla morte per influenza o polmonite.
In questo lavoro i ricercatori hanno voluto scoprire se specifici tipi e quantità di attività fisica potessero essere associati a questa riduzione del rischio, utilizzando le risposte di 577.909 adulti che avevano preso parte al National Health Interview Survey (NHIS) tra il 1998 e il 2018.
Agli intervistati è stato chiesto quanto spesso hanno trascorso 10 o più minuti in attività aerobiche di intensità vigorosa e di intensità leggera o moderata e quanto spesso svolgessero attività di rafforzamento muscolare.
Ogni persona è stata quindi classificata in base al livello di attività aerobica raccomandata + obiettivi settimanali di rafforzamento muscolare: nessuno dei due; raggiungimento dell’obiettivo di attività aerobica; raggiungimento l’obiettivo di potenziamento muscolare; raggiungimento di entrambi gli obiettivi.
Sono stati definiti cinque livelli di attività fisica: inferiore a 10, 10–149, 150–300, 301–600 e più di 600 minuti/settimana di attività fisica da moderata a vigorosa; e meno di 2, 2, 3, 4-6 e 7 o più sessioni/settimana di attività di rafforzamento muscolare.
La metà degli intervistati (50.5%) non ha raggiunto nessuno degli obiettivi settimanali. Quanto bene lo hanno fatto differiva in modo significativo in base a fattori sociodemografici e di stile di vita, condizioni di salute coesistenti pregressa vaccinazione per influenza e/o polmonite.Un terzo (34%) era aerobicamente inattivo e più di tre quarti (78%) ha riportato meno di 2 sessioni settimanali di attività di rafforzamento muscolare.
Durante un periodo medio di monitoraggio di 9 anni, 81.431 partecipanti sono deceduti; 1516 di questi decessi sono stati attribuiti a influenza e polmonite. Coloro che hanno raggiunto entrambi gli obiettivi di attività fisica settimanale raccomandati avevano quasi la metà (48%) del rischio di morire di influenza o polmonite rispetto ai loro coetanei che non hanno raggiunto nessuno dei due, dopo aver tenuto conto di fattori potenzialmente confondenti. Raggiungere solo l’obiettivo di attività aerobica è stato associato a un rischio inferiore del 36%, dopo aver tenuto conto di fattori potenzialmente influenti, mentre raggiungere solo l’obiettivo di rafforzamento muscolare non è stato associato ad alcuna differenza significativa di rischio. In termini quantitativi, l’aumento di 10-149, 150-300 e 301-600 minuti/settimana di attività fisica aerobica era associato, rispettivamente, a rischi inferiori del 21%, 41% e 50%, rispetto a nessun aumento. Ma non è stato riscontrato alcun vantaggio aggiuntivo oltre i 600 minuti settimanali.
“Sebbene 10-150 minuti/settimana sia spesso etichettato come attività fisica ‘insufficiente’ perché al di sotto della durata raccomandata, può comunque conferire benefici per la salute rispetto all’inattività”, suggeriscono i ricercatori.
Quando si trattava di attività di rafforzamento muscolare, rispetto a meno di 2 sessioni settimanali, il raggiungimento dell’obiettivo settimanale di 2 era associato a un rischio inferiore del 47%, ma 7 o più sessioni erano associate a un rischio maggiore del 41%.
(Webber BJ, et al. Leisure-time physical activity and mortality from influenza and pneumonia: a cohort study of 577 909 US adults. Br J Sports Med 2023. doi:10.1136/ bjsports-2022-106644.)

Si ampliano gli obblighi per le aziende e l’attività del Medico Competente

(da DottNet – riproduzione parziale)   Sono importanti le novità contenute nel Decreto Legge n° 48/2023, “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro“, circa il Medico Competente e la sorveglianza sanitaria e che vanno a modificare alcuni punti del Decreto Legislativo n° 81/2008. Sul sito web dell’Anma, Associazione nazionale dei Medici d’Azienda e Competenti, www.anma.it, è stata anticipata la nota dell’avvocato Giovanni Scudier, giuslavorista componente del Comitato Scientifico Anma, che elenca e commenta le novità del Decreto Legge. Grande rilevanza per la modifica dell’articolo 18, comma 1, lettera a del D. Lgs. n° 81 del 2008: «La modifica – scrive l’avvocato Scudier nella sua nota – consiste in un ampliamento dei casi nei quali vige per il datore di lavoro l’obbligo di nomina del Medico Competente, ricollegato agli esiti della valutazione dei rischi». Viene superata «l’interpretazione che intende(va) la sorveglianza sanitaria come un insieme di atti medici da applicare nei (soli) “casi previsti dalla normativa vigente”. Quindi ciò che la nuova norma vuole è che la sorveglianza sanitaria sia effettuata per tutti i rischi per i quali la valutazione dei rischi risulti richiederla, indipendentemente dal fatto che si tratti di rischi espressamente elencati dal legislatore». I Medici Competenti, anche quelli già nominati, potranno e dovranno effettuare la sorveglianza sanitaria per tutti ii rischi emersi.  Altre modifiche – questa volta all’articolo 25, comma 1, lettere e-bis ed n-bis – aggiungono l’obbligo per il Medico Competente di chiedere al lavoratore, in occasione delle viste di assunzione, la cartella sanitaria e di tenerne conto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità; situazione questa di non facile applicazione soprattutto nel contesto della visita preventiva per l’assunzione che per sua natura richiede dinamiche veloci. Infine, si ammette la possibilità di sostituzione del Medico Competente, sebbene per motivi gravi e giustificati.  

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