(da Odontoiatria33) Dall’1 gennaio 2019 sono entrate in vigore le nuove norme in materia di pubblicità dei servizi sanitari contenute ai commi 525 e 536 dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019). Più precisamente il comma 525 si occupa dei contenuti della pubblicità, mentre il comma 536 delle modalità di controllo. Il comma 525 così stabilisce:
“Le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, comprese le società di cui all’articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124, possono contenere unicamente le informazioni di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, funzionali a garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari, escluso qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo, nel rispetto della libera e consapevole determinazione del paziente, a tutela della salute pubblica, della dignità della persona e del suo diritto a una corretta informazione sanitaria”.