Danno conseguente a intervento chirurgico e responsabilità della struttura sanitaria

(da Doctor33)   In ipotesi di danno conseguente ad intervento chirurgico, la struttura risponde:
1) a titolo di responsabilità contrattuale, per fatto proprio, ex art. 1218 cod. civ., laddove vengano inadempiute obbligazioni connesse al contratto di spedalità e direttamente a carico dell’ente debitore (assistenza post-operatoria; sicurezza delle attrezzature e degli ambienti; custodia dei pazienti, tenuta della cartella clinica; vitto ed alloggio);
2) a titolo di responsabilità contrattuale per fatto dei dipendenti ovvero degli ausiliari, ex art. 1228 cod. civ., con riferimento all’inadempimento della prestazione medico-professionale svolta dal sanitario;
3) a titolo di responsabilità extracontrattuale laddove, in conseguenza dei propri deficit organizzativi, sia conseguito al paziente un danno alla salute, autonomamente valutabile ex artt. 2059 cod. civ. e 32 Cost. quale violazione del generale principio del neminem laedere;
4) a titolo di responsabilità precontrattuale laddove, durante le trattative e prima dell’accettazione, non abbia informato il paziente dello stato di efficienza delle proprie strumentazioni e dotazioni strutturali. (Avv. Ennio grassini – www.dirittosanitario.net)

Cumulo pensioni, Enpam ha firmato convenzione con Inps

(da AdnKronos Salute)  Le Casse dei professionisti – Enpam inclusa – hanno firmato oggi le convenzioni sul cumulo e le hanno inviate simultaneamente via Pec all’Inps, rimuovendo così l’ultimo ostacolo formale al pagamento degli assegni a chi ha già fatto domanda. “Con questo atto le Casse intendono togliere ogni alibi all’Istituto pubblico, che da mesi sta ritardando l’adempimento di una legge. Se l’Istituto continuerà a non pa, gare, d’ora in poi gli interessati potranno azionare eventuali rimedi giudiziari nei confronti dell’Inps”, precisa l’Adepp (Associazione degli enti previdenziali privati) in una nota.  Il documento firmato prevede che le Casse si facciano carico delle quote di pensione di propria competenza e degli stessi oneri già previsti per le pensioni in totalizzazione. Le condizioni, cioè, sono identiche a quelle previste dalla convenzione già esistente con l’Inps e pacificamente in vigore dal 2007. Quest’anno l’Inps aveva invece avanzato la pretesa di addebitare un importo fino a un massimo di 65,04 euro per ogni pratica di cumulo. Non solo: l’istituto chiedeva di mettere a pagamento anche le pratiche di totalizzazione, che sono state sempre gratuite.

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PAGAMENTO QUOTA DI ISCRIZIONE ALL’ORDINE E PROCEDURA DI CANCELLAZIONE PER MOROSITA’

Il 28 febbraio 2018 è scaduto il termine per il pagamento della quota d’iscrizione all’Ordine.

Si invitano tutti gli iscritti che ancora non avessero effettuato tale pagamento ad ottemperare entro e non oltre il 30 aprile p.v.

In base alla Delibera n. 41 del 17/10/2017 dal 1° maggio 2018 l’Ordine inizierà la procedura di cancellazione dall’Albo e l’iscritto dovrà corrispondere la somma di €15,00 a titolo di rimborso per le spese sostenute per il recupero degli importi dovuti.

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Malattia e degenza in ospedale: nuove regole certificati Inps

(da DottNet)  Come è noto in caso di ricovero ospedaliero l’INPS eroga ai lavoratori  subordinati  e parasubordinati  una indennità di ricovero che sostituisce la semplice indennità di malattia . Il lavoratore è tenuto a produrre icertificati piu ideoni  redatti dal medico curante o della struttura ospedaliera .  L’Inps precisa che in molte strutture ospedaliere sono state istituite le strutture semplici di Osservazione Breve Intensiva (OBI) e Degenza Breve (DB) e che le strutture di pronto soccorso sono tenute alla trasmissione telematica dei certificati di malattia e ricovero. In particolare l’Inps prevede 2 situazioni:

– in caso di ospitalità notturna del malato il lavoratore dovrà farsi rilasciare l’apposito certificato di ricovero,

– in caso di dimissione del malato senza permanenza notturna presso la struttura, invece, il certificato da produrre sarà quello di malattia.

L’Ente previdenziale specifica che nel caso in cui le strutture siano impossibilitate a procedere con la trasmissione telematica dei certificati di ricovero o di malattia,potranno rilasciarli in modalità cartacea, riportando tutti gli elementi obbligatori previsti dalla legge con particolare riguardo alla diagnosi e alla prognosi. Con il messaggio n. 1094 dello scorso 9 marzo l’INPS (http://www.dottnet.it/file/93922/inps/)    fornisce nuovi precisazioni per i casi in cui il paziente sia trattenuto in pronto soccorso  senza ricovero vero e proprio nella struttura ospedaliera.  Questo si può verificare spesso per due motivi :

– necessità di accertamenti prolungati per giungere ad una diagnosi e al ricovero nella struttura specializzata piu idonea

– mancanza di posti letto adeguati.

Anche in questi casi, raccomanda l’Istituto, il lavoratore deve assicurarsi che venga emesso un certificato che specifichi la premanenza notturna  per avere diritto alla indennità di ricovero ospedaliero.  L’Inps precisa quindi che :

– Nel caso  per problemi organizzativi della struttura venga emesso un certificato di pronto soccorso che non specifica l’ospitalità notturna ” il lavoratore è tenuto a fornire ulteriori elementi utili per l’istruttoria inviando alla Struttura territoriale Inps  e al proprio datore di lavoro – nei casi di  anticipazione della prestazione – ulteriore  documentazione  risulti la  permanenza prolungata presso la struttura di pronto soccorso.

– Nel caso l’azienda ospedaliera non sia in grado di emettere il certificato in forma telematica, questo puo anche essere prodotto in forma cartacea.

A questo proposito l’INPS precisa ulteriormente che ,”mentre in caso di certificato telematico non sussiste alcuna ambiguità, qualora venga rilasciato un certificato cartaceo – sia compilato a mano che stampato da procedura gestionale –  l’eventuale dicitura “prognosi clinica” deve essere integrata/sostituita con quella prevista dalla legge di “prognosi riferita all’incapacità lavorativa”.  Questi casi potranno essere valutati dal medico dell’Ufficio medico legale territorialmente competente, che potrà anche  eventualmente disporre un apposito accertamento domiciliare/ambulatoriale.

Vaccini, in Emilia Romagna obbligo per medici e infermieri di reparti a elevato rischio

(da Fimmg.org)  Nei reparti di oncologia, ematologia, neonatologia, ostetricia, pediatria, malattie infettive, nei Pronto soccorso e nei Centri trapianti dell’Emilia-Romagna potranno lavorare solo gli operatori sanitari, e dunque medici, infermieri, ostetriche, che risultano immuni nei confronti di morbillo, parotite, rosolia e varicella. Nel caso in cui venga accertata l’assenza di immunità nell’operatore e il rifiuto o l’impossibilità a sottoporsi alla vaccinazione specifica, il medico del Lavoro (medico competente) rilascerà un giudizio di idoneità parziale temporanea, con limitazioni a non svolgere attività sanitaria nelle aree ad alto rischio e a non prestare assistenza diretta a pazienti affetti dalle quattro patologie perché potrebbero contagiare l’operatore stesso ed i propri pazienti. Lo prevede il documento ‘Rischio biologico e criteri per l’idoneità alla mansione specifica dell’operatore sanitario, redatto dai medicicompetenti delle Aziende sanitarie, da infettivologi e da esperti dell’Università e della Regione Emilia-Romagna e approvato dalla Giunta regionale con un’apposita delibera dopo un confronto con le organizzazioni sindacali.

Elezioni Ordini, si cambia. Ecco il decreto del Ministero della Salute che disciplina le nuove procedure elettorali delle professioni sanitarie

(da Quotidiano Sanità)  La ministra della Salute, Beatrice Lorenzin, ha firmato il decreto attuativo della legge sulla riforma degli Ordini professionali. Solo la scorsa settimana i rappresentanti degli Ordini professionali dei medici, farmacisti, infermieri e veterinari, si erano incontrati con il Ministero della Salute per fare il punto sul testo ormai pronto all’emanazione. Il decreto era richiamato dall’articolo 4 della legge riguardante la revisione della disciplina delle professioni sanitarie. Il decreto è finalizzato, inoltre, a disciplinare le procedure per l’indizione delle elezioni, per la presentazione delle liste e per lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio nonché le modalità di conservazione delle schede. Al fine di garantire che le nuove procedure rispondano pienamente alle effettive esigenze delle Federazioni e degli Ordini provinciali di tutte le professioni sanitarie a cui sono rivolte, il testo del decreto è stato definito con la collaborazione fattiva delle Federazioni nazionali: dei Medici e degli Odontoiatri; dei Farmacisti; dei Veterinari; degli Infermieri; delle Ostetriche e dei Tecnici di radiologia medica, delle professioni sanitarie, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.   Il decreto, composto da 7 articoli, all’articolo 1 (indizione delle elezioni), spiega che ciascun Ordine elegge il proprio Consiglio direttivo, Commissione d’albo e Consiglio dei revisori, favorendo l’equilibrio di genere e il ricambio generazionale nella rappresentanza. La votazione è valida in prima convocazione quando abbiano votato almeno i due quinti degli iscritti o in seconda convocazione almeno un quinto degli iscritti. A partire dalla terza convocazione la votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti. Inoltre, ciascun Ordine potrà stabilire con propria delibera che le votazioni si svolgano con modalità telematiche, individuandone le procedure operative, che saranno validate dalla Federazione.

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Erosione dentale e dieta

(da Odontiatria33)  Si parla di erosione dentale quando si ha una perdita della struttura dentale dello smalto o della dentina a causa dell’esposizione ad acidi. Gli acidi possono essere di origine intrinseca o estrinseca. L’esposizione agli acidi intrinseci è prevalentemente di origine gastrointestinale ed è dovuta a vomito, reflusso gastroesofageo o in seguito alla sindrome da ruminazione. L’erosione dentale scaturita da vomito in genere è legata a disturbi alimentari come anoressia nervosa o bulimia nervosa, che prevedono episodi di vomito ricorrenti e per lunghi periodi, mentre molto difficilmente è associata a episodi di vomito per infezioni gastrointestinali batteriche o virali in quanto questi sono tipicamente di breve durata e, quindi, improbabile che possano contribuire all’erosione. 

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