Il medico controcorrente, perché prescrivere meno medicine

(da ADNKronos Salute)  Troppi pazienti prendono troppi farmaci, troppo a lungo e a dosi troppo elevate, incappando così in effetti collaterali anche dannosi. Questa osservazione ha portato Ranit Mishori, medico di medicina generale e docente alla Georgetown University, a riflettere sulle virtù della ‘deprescrizione’. “Pochi farmaci sono stati ideati per essere usati per sempre e tutti hanno potenziali effetti collaterali, inclusa la dipendenza. E’ il caso degli oppioidi, di alcuni anti-ansia e di alcuni medicinali per dormire”, sottolinea l’esperta illustrando la sua tesi sul ‘Washington Post’. Nel mirino della dottoressa l’eccesso di medicinali prescritti forse con leggerezza ad alcuni pazienti, specie anziani, e mai interrotti o ridotti.  A complicare le cose il mix di principi attivi che si ingurgitano quando si soffre di diverse patologie, complice anche l’età. Secondo alcuni studi, circa il 20% dei pazienti adulti prende 5 o più farmaci e negli over 65 questo dato passa al 30-70%. “Dobbiamo riconoscere che ci sono norme professionali e culturali che ci spingono a prescrivere e a farlo in eccesso. Noi medici – afferma la Mishori – dobbiamo uscire dalla nostra zona di conforto. Sì, è più facile tenere qualcuno sotto un farmaco e stilare la ricetta quando chiama la farmacia, ma dobbiamo chiederci se è la cosa migliore per il paziente. Dobbiamo smettere di aver paura di causare danno con la deprescrizione”.  “Non si tratta certo di una paura irrazionale – ammette la dottoressa – In effetti molti farmaci devono essere interrotti gradualmente, perché farlo di colpo potrebbe essere pericoloso. Ma dobbiamo essere sicuri di trattare il paziente, non la malattia. Questo significa pensare, mentre decidiamo se e cosa prescrivere, all’età del paziente, alle altre sue malattie e alla sua aspettativa di vita. Come medici dobbiamo chiederci, ad esempio, ma io dovrei prescrivere a una donna di 87 anni con un cancro metastatico, un farmaco per abbassare il colesterolo? La risposta è probabilmente no: è altamente improbabile che la paziente benefici di questo farmaco ed è al contrario molto probabile che soffra delle interazioni con altri medicinali”.  Ma la realtà è differente. “Ci sono molti più incentivi per i medici a prescrivere un medicinale piuttosto che a interromperlo”, sostiene. Invece per Mishori “occorre creare incentivi per consentire ai medici delle cure primarie di passare un tempo adeguato con i nostri pazienti per prescrivere correttamente, interrompere medicinali” che non sono più utili e “monitorare attentamente le reazioni quando un farmaco viene interrotto. Da parte mia – promette – cercherò di farlo nel 2017”.

App del nostro Ordine disponibile su Google Play Store e Itunes

E’ disponibile da pochi giorni una App per telefoni cellulari collegata alla nuova versione del sito web del nostro Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Forlì-Cesena. La App è stata presentata dai tecnici della società Bookmark nella serata del 2 Febbraio, ed è completamente gratuita per tutti i nostri iscritti. E’ disponibile sia la versione Android sul Google Play store on line (https://play.google.com/store/apps ), che la versione iOS per chi usa smartphones Apple. E’ in pratica una agile e intuitiva presentazione dei contenuti presenti anche sul sito web dell’Ordine. Dopo avere installato la nostra App sul suo telefono, ogni iscritto può restare facilmente in collegamento con la nostra istituzione, scegliendo lui stesso a quali notifiche ed avvisi dare la priorità e quali, invece, trascurare.

Rinviato dal 31 gennaio al 9 febbraio 2017 il termine per l’invio dei dati al sistema TS per Modello 730 precompilato

Nella giornata del 25 gennaio 2017, l’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 17731 ha comunicato il rinvio del termine per la trasmissione dei dati al Sistema tessera Sanitaria (TS). Il suddetto termine è stato spostato al 9 febbraio 2017, rispetto a quello originario del 31 gennaio 2017.  Per effetto della predetta proroga i contribuenti (pazienti) potranno comunicare, nel periodo che va dal 10 febbraio al 9 marzo 2017, l’eventuale opposizione all’utilizzo e alla trasmissione dei dati relativi alle loro spese sanitarie sostenute nell’anno 2016.

Emilia Romagna: arrivano le nuove regole per gli informatori farmaceutici: “No sovrapposizione con l’attività di cura dei medici”

L’attività di informazione scientifica sul farmaco non sarà consentita nei reparti di degenza e negli ambulatori durante gli orari di visita dei pazienti. Il documento regionale disciplina inoltre gli aspetti legati alla cessione di farmaci gratuiti a titolo promozionale e la partecipazione degli operatori sanitari a convegni e congressi organizzati dalle case farmaceutiche. Arriva anche l’elenco on line degli informatori. Si parte il 1 maggio

http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=46876&fr=n

Commento del Dott G.G. Pascucci: nel testo dell’articolo si parla anche dei medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta, come se essi fossero, solo per la Regione Emilia Romagna, dipendenti puri, e pertanto tenuti ad esporre, si legge, “appositi avvisi” in cui i “cittadini saranno informati sugli orari e sui luoghi destinati agli incontri tra medici e informatori scientifici”.  La nostra regione sembra non sapere, insomma, che gli ambulatori di MMG e PLS sono luoghi in cui si svolge una attività libero professionale, in cui, fino a prova contraria, chi decide su modalità di accesso, orari, usi e costumi è solo ed esclusivamente il professionista titolare dello studio.  

FNOMCeO, proposto per tutti gli iscritti il termine di “Dottore medico”

FNOMCeO, proposto per tutti gli iscritti il termine di “Dottore medico”

 

(da Doctor33)   Quale titolo utilizzare per gli iscritti alla Federazione degli ordini dei medici? La questione è stata dibattuta in occasione delle scorse riunioni del Comitato centrale e del Consiglio nazionale Fnomceo. Alla fine è stata approvata la proposta di utilizzare il titolo di “dottore medico (Dm)”, con l’obiettivo dichiarato di ottenere «da un lato, una più certa qualificazione della professione medica e, dall’altro, una maggiore tutela dei cittadini».   In Italia, l’ultima norma generale in merito è stata emessa con il Decreto ministeriale 270 del 2004 dall’allora ministro dell’Istruzione Letizia Moratti che stabilisce: «a coloro che hanno conseguito la laurea, la laurea magistrale o specialistica e il dottorato di ricerca, competono, rispettivamente, le qualifiche accademiche di dottore, dottore magistrale e dottore di ricerca». Tuttavia, come fa notare il segretario generale della Fnomceo Luigi Conte, «ormai i professionisti sanitari sono in massima parte dei laureati che si fregiano, giustamente, del titolo di dottore».

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Attenzione: pesanti inesattezze sul web in tema di certificazioni malattia INPS

Alcuni colleghi ci hanno fatto notare un articolo rimbalzato su diversi “social” negli ultimi giorni in cui si parlava di “novità” nella regolamentazione delle giornate di malattia dei dipendenti. Il paragrafo incriminato, tratto da www.ilmessaggero.it era questo : “Se il lavoratore si reca dal medico il giorno successivo alla malattia e la visita è ambulatoriale, perde il primo giorno di malattia; lo stesso accade nel caso in cui la visita non sia ambulatoriale”    Ebbene, questa è una “bufala” colossale, è tutto rimasto come prima. Il lavoratore ha 24 ore per recarsi dal suo medico e la certificazione può essere redatta il giorno successivo al primo, e in questo caso non si perde assolutamente il diritto al rimborso della giornata lavorativa. Per chi voglia ulteriore rassicurazioni, può consultare questo LINK
https://www.professionistiscuola.it/normativa/2509-visite-fiscali-2017-non-e-cambiato-nulla-altra-bufala-gira-sul-web.html

Divieto di prescrizione di preparazioni magistrali contenenti il principio attivo sertralina ed altri

La Gazzetta Ufficiale N. 1 del 02/07/2017 (allegata) ha pubblicato il Decreto 22.12.2016 “Divieto di prescrizione di preparazioni magistrali contenenti il principio attivo sertralina, ed altri, come buspirone, acido ursodesossicolico, pancreatina, tè verde e.s. caffeina etc. nonchè preparazioni magistrali contenenti i principi attivi di cuyi sopra, in combinazione associata tra loro. E, per il medesimo paziente, due o più preparazioni magistrali contenenti uno dei principi attivi elencati

Spese sanitarie: obbligo d’invio per i medici entro il 31 gennaio

(da DottNet)  Prima scadenza fiscale per medici chirurghi, odontoiatri e strutture sanitarie (dagli ospedali alle Asl, alle cliniche convenzionate). Entro il 31 gennaio dovranno inviare tutti i dati relativi alle spese sanitarie dei cittadini, al sistema “TS – Tessera Sanitaria”, se i contribuenti con più di 16 anni hanno deciso di rendere disponibili le informazioni per il recupero di parte delle spese. Un obbligo che consentirà all’Agenzia delle Entrate di inserire questi dati nel 730 precompilato. Le sanzioni per i trasgressori sono pesanti: il nuovo Decreto Legislativo stabilisce che “in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati, si applica la sanzione di 100 euro per ogni comunicazione omessa, con un massimo di 50mila euro”. Ma a differenza dell’anno scorso le sanzioni si applicheranno a partire dal primo gennaio 2017.

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Visite fiscali: le nuove regole in vigore da gennaio

 

(da DottNet)  A partire dal 1° gennaio del 2017 ci saranno nuove regole per le visite fiscali, le assenze sul lavoro e le sanzioni per chi trasgredisce le regole. Le sanzioni possono arrivare anche al taglio integrale dello stipendio per tutta la durata della malattia. Dunque va fatta attenzione.  Tra le novità introdotte per il 2017, i controlli che scattano il primo giorno di assenza anche per i lavoratori privati e il medico fiscale inviato d’ufficio. Per evitare sanzioni severe, ricorda il portale ‘laleggepertutti.it’, la prima cosa da fare quando ci si ammala è avvertire il datore di lavoro. Il tempo per farlo è regolato in base al contratto collettivo di lavoro applicato dall’azienda per la quale si lavora.  

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Consiglio di Stato: sull’intramoenia non si paga il ticket

da DottNet e IlSole24Ore)   Le prestazioni sanitarie assoggettabili al pagamento di un ticket sono soltanto quelle ricomprese nei Livelli essenziali di assistenza, i Lea, garantiti dal Ssn a tutti i cittadini (come ha affermato la Corte costituzionale nella sentenza 203/2008 sulla competenza legislativa statale in materia di previsione di ticket per prestazioni ambulatoriali). Appare evidente che, invece, l’attività libero professionale svolta intramoenia non integra l’erogazione di prestazioni rientranti nei Lea (quali individuati dal Dpcm 29 novembre 2001), restando, al contrario, nell’ambito di una attività svolta in qualità di libero professionista dal medico con particolari vincoli e modalità organizzative.

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