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Certificati Covid. Ci sarà una piattaforma nazionale e sarà scaricabile anche tramite Fascicolo sanitario e App Immuni.

È previsto nel decreto legge "Governance e Semplificazioni" pubblicato ieri notte in Gazzetta. La piattaforma per l'emissione e la validazione delle certificazioni verdi Covid, operabili a livello nazionale ed europeo, sarà realizzata attraverso l’infrastruttura del Sistema Tessera Sanitaria. Le certificazioni disponibili ai vaccinati sia con l’inserimento nel fascicolo sanitario elettronico che tramite l’app Immuni   Leggi L'articolo completo al LINK

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=95983&fr=n

Corsi FAD FNOMCeO attivi fino al 31 dicembre 2020

La Commissione nazionale per la formazione continua ha adottato, nella riunione del 10 giugno u.s., una delibera con la quale il termine del 31 dicembre 2020 riconosciuto ai professionisti sanitari per il recupero del debito formativo relativo al triennio 2017 - 2019 nonché per lo spostamento dei crediti maturati per il recupero del debito formativo relativamente al triennio formativo 2014 - 2016, è stato prorogato alla data del 31 dicembre 2021. Si allega elenco corsi FAD FNOMCeO attivi fino al 31 dicembre 2020 Corsi FAD FNOMCeO

Crediti ECM: importanti precisazioni emerse dal nostro corso di aggiornamento di Dicembre

Nel corso della serata “ECM Come, Quando e Perché?” organizzata presso la nostra Sala Convegni il 5 Dicembre scorso, il relatore Dott.Stefano Almini, Rappresentante dell’ Area Odontoiatri in Commissione ECM Regione Lombardia e Componente del Comitato Scientifico del Provider Ecm “Fnomceo-Omceo in Rete” ha chiarito che in cosa consiste "essere in regola" dal punto di vista dell' aggiornamento ECM, alla luce delle ultime norme.   Il sistema ECM attuale incomincia a riconoscere un bonus di crediti in relazione al numero di crediti raggiunti durante un triennio formativo. Infatti dal raggiungimento di almeno 80 crediti di un triennio formativo, si attiva in automatico un riconoscimento di 15 crediti, a vantaggio del triennio successivo. Il relatore inoltre ha definito quando è possibile parlare di "Certificabilità" del triennio formativo (quando si è raggiunto il totale dei crediti corrispondenti al proprio obbligo formativo, quindi 150 crediti) e quando si parla di "Attestabilità" (quando l'Ordine attesta i crediti effettuati, che, nel caso di oltre gli 80 crediti, già indica di essere  in un range premiante).  Maggiormente premiante sarà superare i 120 crediti, con un bonus di 30 crediti, a vantaggio del triennio successivo, sgravando quindi il numero di crediti dell'obbligo standard (di 150 crediti).  Ai fini assicurativi e dei contratti di lavoro privati e pubblici, quindi, per ottenere la "Attestazione" di aggiornamento ECM dal proprio Ordine è sufficiente avere conseguito tra gli 80 e i 120 crediti nel triennio precedente.  Nel caso invece la società di assicurazione o il datore di lavoro richiedano la "Certificazione" di aggiornamento ECM, in questo caso l'iscritto deve avere ottenuto 150 crediti nel triennio precedente, che però possono essere scontati a 120 se ha aderito ad un dossier formativo di gruppo (Vedi LINK  https://www.ordinemedicifc.it/wp-content/uploads/Comunicazione_n._134_Attivazione_Dossier_di_gruppo_FNOMCeO-signed-3.pdf) o se ha compilato il suo Dossier Formativo Individuale sulla piattaforma Cogeaps

Come ottenere, e farsi riconoscere, crediti ECM dall’autoformazione

(da Odontoiatria33)   A quasi sei mesi dalla chiusura del triennio formativo 2017/2019, può essere utile ritornare sulla possibilità data al professionista di ottenere, nel triennio, il 20% dei crediti necessari per ottemperare all’obbligo formativo attraverso l’autoformazione. Per quanto riguarda le attività rientranti nell’autoformazione, le indicazioni generali che arrivano dalla Commissione Nazionale ECM, valide per tutte le professioni sanitarie, sono “l'utilizzazione individuale di materiali durevoli e sistemi di supporto per la formazione continua preparati e distribuiti da Provider accreditati” e “l'attività di lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie non preparati e distribuiti da provider accreditati ECM e privi di test di valutazione”.  L’attività di autoformazione dà diritto a 1 credito per ogni ora di impegno formativo. autocertificato. Per il triennio 2017/2019 il numero complessivo di crediti riconoscibili per attività di autoformazione non può superare il 20% dell’obbligo formativo triennale, valutando sulla base dell’impegno orario autocertificato dal professionista il numero dei crediti da attribuire. Spetta all’Ordine indicare il numero di crediti acquisiti dal discente valutando l’attività svolta ed autocertificata.  Come fare per il riconoscimento dei crediti?    La validazione del percorso formativo seguito in autoapprendimento viene autocertificato, sulla base del modello fornito dal Cogeaps (allegato a  questo articolo). Le vie per ottenere il riconoscimento dei crediti sono due: 1) Consegnare il modulo di autocertificazione al proprio Ordine provinciale 2) Collegarsi direttamente al sito CoGeAPS e inserire autonomamente i dati dell'autocertificazione attraverso l'area riservata.   Da più parti si consiglia, per abbreviare i tempi di riconoscimento, di consegnare direttamente al proprio Ordine il modulo dell’autocertificazione compilato, indicando, nel caso l’autoformazione sia stata svolta leggendo libri o articoli di riviste anche online: il titolo, autore, editore, anno di pubblicazione e se online l’indirizzo web.

Modulo autoformazione

Recupero Crediti ECM triennio 2014-2016

Ricordiamo ancora a tutti gli iscritti che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nel corso della riunione del 27 settembre u.s., ha adottato una delibera con la quale sono state approvate alcune modifiche che prevedono la possibilità, per tutti i professionisti sanitari che nel triennio 2014/2016 non abbiano soddisfatto l’obbligo formativo triennale, di completare il conseguimento dei crediti con la formazione ECM svolta nel triennio 2017/2019 (al netto di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni). Nello specifico, i crediti maturati entro il 31 dicembre 2019 possono essere trasferiti al triennio precedente agendo direttamente al sito CoGeAPS (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie) raggiungibile sempre al link http://www.cogeaps.it

Ovviamente, i crediti destinati al "recupero" del debito formativo e trasferiti per competenza al triennio 2014/2016, non saranno poi considerati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo del triennio 2017/2019. Gli iscritti in condizione di "carenza formativa" devono quindi conseguire un numero maggiore di crediti per ogni anno solare, per riuscire a trasferirne una parte nel triennio precedente senza incorrere in una nuova situazione di carenza.

Recupero Crediti ECM triennio 2014-2016

Ricordiamo ancora a tutti gli iscritti che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nel corso della riunione del 27 settembre u.s., ha adottato una delibera con la quale sono state approvate alcune modifiche che prevedono la possibilità, per tutti i professionisti sanitari che nel triennio 2014/2016 non abbiano soddisfatto l’obbligo formativo triennale, di completare il conseguimento dei crediti con la formazione ECM svolta nel triennio 2017/2019 (al netto di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni).  Nello specifico, i crediti maturati entro il 31 dicembre 2019 possono essere trasferiti al triennio precedente agendodirettamente al sito CoGeAPS (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie) raggiungibile sempre al link http://www.cogeaps.it .  Ma, ovviamente, i crediti destinati al "recupero" del debito formativo e trasferiti per competenza al triennio 2014/2016, non saranno poi considerati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo del triennio 2017/2019.  Gli iscritti in condizione di "carenza formativa" devono quindi conseguire un numero maggiore di crediti per ogni anno solare, per riuscire a trasferirne una parte nel triennio precedente senza incorrere in una nuova situazione di carenza

ECM: la Commissione concede “proroga”

Ci sarà tempo per tutto il 2017 per mettersi in pari con i crediti Ecm relativi al triennio 2014 – 2016, potendo acquisire sino al 50% del punteggio complessivo (150 crediti al netto di esoneri ed esenzioni).
A stabilirlo, la Commissione Nazionale per la Formazione Continua, che ha deliberato in tal senso nella riunione del 13 dicembre scorso.
Sempre in quell’occasione, la Commissione ha fissato i nuovi criteri per l’assegnazione dei crediti agli eventi da parte dei provider.
Anche per il triennio 2017-2019 saranno 150 i crediti da maturare, fatti salvi esoneri, esenzioni, ed eventuali altre riduzioni (v. delibera del 4 novembre). Meccanismo premiante per i professionisti che, nel precedente triennio, si siano dimostrati “virtuosi”: la Commissione ha infatti previsto una riduzione di 15 crediti per  i sanitari che abbiano soddisfatto il proprio dossier  formativo individuale,  alla quale si sommano uno “sconto” di 30 crediti per coloro che abbiano acquisito tra 121 e 150 crediti o di 15 crediti se il “punteggio si assesta tra 80 e 120.
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